Convenzione
Art. 16
In vigore dal 27 mar 1958
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa
beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in Spagna o in Italia, qualora:
1) Abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti.
2) Adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per
beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti nell'altro Paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-16