Convenzione
Art. 14
In vigore dal 27 mar 1958
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa
hanno o danno diritto, secondo i casi, alle indennità funerarie in Spagna o in Italia, qualora:
1) Abbiano effettuato il lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti.
2) Adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per
beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti nell'altro Paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-14