Convenzione

Art. 10

In vigore dal 27 mar 1958
Paragrafo 1 Le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e le rendite o indennità in capitale per infortuni sul lavoro e malattie professionali, ivi comprese le prestazioni economiche di carattere accessorio o complementare, sono corrisposte ai beneficiari italiani e spagnoli qualunque sia il Paese ove essi risiedano. Paragrafo 2 Qualora, ai sensi della legislazione di un Paese contraente, il pagamento di una prestazione ai superstiti e subordinato alla residenza o soggiorno di tali persone in detto Paese, la stessa prestazione sarà pagata anche se dette persone si trovino nell'altro Paese. Paragrafo 3 Le prestazioni in denaro e in natura, ivi comprese le spese di ospedalizzazione, dovute in caso di inabilità temporanea dagli enti assicuratori di uno dei due Paesi contraenti in virtù della legislazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono corrisposte da detti enti assicuratori, nelle condizioni previste dalla propria legislazione, anche quando il lavoratore si trasferisca nell'altro Paese, purchè il suo trasferimento sia stato autorizzato dall'ente debitore. Paragrafo 4 Nel caso in cui alcune spese afferenti alle prestazioni indicate nel paragrafo 3 siano anticipate dall'ente competente del Paese in cui l'interessato risieda o soggiorni, con l'autorizzazione al riguardo prevista, tale ente è surrogato nei diritti dell'interessato verso l'ente debitore. Paragrafo 5 La fornitura e il rinnovo degli apparecchi di protesi, che non abbiano determinato la concessione di un complemento di rendita, sono corrisposte dall'ente assicuratore obbligato di uno dei due Paesi contraenti anche quando il lavoratore risieda o soggiorni nell'altro Paese; in tal caso la necessità del rinnovo di detti apparecchi sarà valutata dall'ente competente di tale Paese.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-10

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