Convenzione›Parte SECONDA
Art. 6
In vigore dal 27 mar 1958
Qualora, l'interessato, tenuto conto della totalità dei periodi
previsti all', non può far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Paesi contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli può far valere tali condizioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-6