Convenzione›Parte PRIMA
Art. 4
In vigore dal 2 lug 1958
Paragrafo 1
Il principio di cui al paragrafo 1 dell' si applica anche
ai lavoratori occupati nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e spagnole o che sono al servizio personale di capi, membri e impiegati di tali Rappresentanze.
Paragrafo 2
I lavoratori di cui al paragrafo 1 che sono cittadini del Paese al quale appartiene la Rappresentanza diplomatica o consolare e che non sono stabiliti definitivamente nel Paese dove sono occupati, possono optare per l'applicazione della legislazione del Paese di cui sono cittadini o di quella del Paese, dove sono occupati.
Paragrafo 3
Sono eccettuati dall'applicazione dei paragrafi e 2 gli agenti
diplomatici e consolari di carriera come pure i funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie.
Paragrafo 4
I lavoratori al servizio del Governo di un Paese contraente, che
sono sottoposti alle legislazioni di tale Paese e che sono inviati nell'altro Paese, continuano ad essere sottoposti alle legislazioni del Paese dal quale sono inviati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-4