Convenzione›Parte PRIMA
Art. 2
In vigore dal 27 mar 1958
Paragrafo 1
La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:
1. In Italia:
a) L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti.
b) L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
c) L'assicurazione malattie, ivi comprese le indennità funerarie e
le prestazioni in natura, per i beneficiari di pensioni e rendite.
d) L'assicurazione per la tubercolosi.
e) La tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
f) L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
g) Gli assegni familiari.
h) I regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in
quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.
i) Le assicurazioni volontarie e facoltative previste dalle
legislazioni indicate alle lettere precedenti.
2. In Spagna:
a) L'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.
b) L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
c) L'assicurazione per le malattie e la maternità, ivi comprese le
indennità funerarie.
d) L'assicurazione contro la disoccupazione tecnologica.
c) Gli assegni familiari, i sussidi di anzianità e natalità, i
sussidi per vedove ed orfani e i sussidi scolastici.
f) I regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in
quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.
g) Il "Mutualisimo laboral".
h) Le assicurazioni volontarie e facoltative previste dalle
legislazioni indicate alle lettere precedenti.
Paragrafo 2
La presente Convenzione si applicherà ugualmente a tutte le leggi ed altre disposizioni che hanno modificato o completato o che modificheranno o completeranno le legislazioni indicate al paragrafo 1.
Tuttavia essa non si applicherà:
a) Alle leggi ed altre disposizioni che estendano i regimi
esistenti a nuove categorie di lavoratori, se a tale riguardo il Paese contraente interessato faccia opposizione entro un periodo di tre mesi dalla pubblicazione ufficiale delle medesime.
b) Alle leggi ed altre disposizioni concernenti un nuovo regime, se a tale riguardo non intervenga uno scambio di Note fra i due Paesi contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-2