ConvenzioneParte PRIMA

Art. 2

In vigore dal 27 mar 1958
Paragrafo 1 La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: 1. In Italia: a) L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti. b) L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. c) L'assicurazione malattie, ivi comprese le indennità funerarie e le prestazioni in natura, per i beneficiari di pensioni e rendite. d) L'assicurazione per la tubercolosi. e) La tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. f) L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. g) Gli assegni familiari. h) I regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti. i) Le assicurazioni volontarie e facoltative previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti. 2. In Spagna: a) L'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia. b) L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. c) L'assicurazione per le malattie e la maternità, ivi comprese le indennità funerarie. d) L'assicurazione contro la disoccupazione tecnologica. c) Gli assegni familiari, i sussidi di anzianità e natalità, i sussidi per vedove ed orfani e i sussidi scolastici. f) I regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti. g) Il "Mutualisimo laboral". h) Le assicurazioni volontarie e facoltative previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti. Paragrafo 2 La presente Convenzione si applicherà ugualmente a tutte le leggi ed altre disposizioni che hanno modificato o completato o che modificheranno o completeranno le legislazioni indicate al paragrafo 1. Tuttavia essa non si applicherà: a) Alle leggi ed altre disposizioni che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori, se a tale riguardo il Paese contraente interessato faccia opposizione entro un periodo di tre mesi dalla pubblicazione ufficiale delle medesime. b) Alle leggi ed altre disposizioni concernenti un nuovo regime, se a tale riguardo non intervenga uno scambio di Note fra i due Paesi contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-2

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