Convenzione›Parte PRIMA
Art. 1
In vigore dal 27 mar 1958
Convenzione fra l'Italia e la Spagna sulle assicurazioni sociali
Il Presidente della Repubblica italiana e il capo dello Stato
Spagnolo, animati dal desiderio di regolare i rapporti fra, i due Paesi in materia di assicurazioni sociali hanno deciso di concludere una Convenzione e a questo scopo hanno nominato come loro Plenipotenziari:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
S. E. il Sig. Giulio DEL BALZO, dei Duchi di Presenzano,
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia in Madrid;
IL CAPO DELLO STATO SPAGNOLO:
S. E. il Sig. Alberto MARTIN AIRAJO, Ministro degli affari Esteri; i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:
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Paragrafo 1
I cittadini italiani in Spagna e i cittadini spagnoli in Italia
sono sottoposti alle legislazioni specificate nell', applicabili rispettivamente in Spagna ed in Italia, e ne beneficiano alle stesse condizioni dei cittadini di ciascuno dei due Paesi.
Paragrafo 2
Ai fini della presente Convenzione si considerano lavoratori sia le
persone che prestano opera retribuita alle dipendenze di altri sia tutte le altre persone che sono ammesse ai benefici delle legislazioni specificate nell', applicabili, a seconda dei casi, nell'uno o nell'altro Paese contraente.
Paragrafo 3
I lavoratori italiani e spagnoli che si trasferiscono da una Paese contraente, nel quale sono stati sottoposti alle assicurazioni sociali obbligatorie, nell'altro Paese e non soddisfano in tale Paese alle condizioni per essere sottoposti alle assicurazioni sociali obbligatorie, possono beneficiare delle assicurazioni volontarie facoltative previste dalle legislazioni indicate all', Per l'applicazione della legislazione italiana si cumulano, in quanto necessario, i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti in Spagna.
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