Convenzione›Parte PRIMA
Art. 3
In vigore dal 27 mar 1958
Paragrafo 1
In deroga ai principio di cui al paragrafo 1 dei l' sono
stabilite le seguenti eccezioni:
a) I lavoratori dipendenti da una impresa avente la propria sede in uno dei due Paesi contraenti, che siano inviati nell'altro Paese per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere sottoposti alle legislazioni del Paese in cui l'impresa ha la propria sede, purchè la loro permanenza nell'altro Paese non superi il periodo di dodici mesi. La stessa norma vale per i lavoratori dipendenti da una impresa, avente la propria sede in uno dei due Paesi contraenti, che soggiornano a più riprese nell'altro Paese a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e semprechè ciascun periodo di soggiorno non superi i dodici mesi. Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di là della, durata originariamente prevista, ed eccedesse i dodici mesi, l'applicazione, delle legislazioni in vigore nel Paese del luogo di lavoro abituale potrà eccezionalmente essere mantenuta col consenso della Autorità competente del Paese ove ha luogo il detto lavoro temporaneo.
b) I lavoratori dipendenti da imprese di trasporto di uno dei
Paesi contraenti che sono occupati nell'altro Paese, sia transitoriamente sia in modo permanente sulle linee di intercomunicazione, sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel Paese in cui l'impresa ha la sede principale.
c) I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Paesi contraenti sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel Paese al quale la detta nave appartiene; tuttavia i lavoratori assunti dalla detta nave per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o sorveglianza mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposti alle legislazioni del Paese al quale appartiene il porto.
Paragrafo 2
Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti potranno
stabilire, di comune accordo, altre eccezioni al principio di cui al paragrafo 1 dell'. Esse potranno altresì convenire di sospendere l'applicazione delle eccezioni previste al paragrafo 1 del presente articolo o di modificarne o di completarle in casi particolari o per determinate categorie di lavoratori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-3