Convenzione›Parte SECONDA
Art. 7
In vigore dal 27 mar 1958
L'interessato, nel momento in cui matura il diritto a pensione,
può rinunciare al beneficio delle disposizioni dell'. In tal caso le prestazioni sono determinate separatamente dagli enti assicuratori di ciascun Paese contraente secondo le legislazioni per essi vigenti e indipendentemente dai periodi compiuti nell'altro Paese.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-7