ConvenzioneParte SECONDA

Art. 7

In vigore dal 27 mar 1958
L'interessato, nel momento in cui matura il diritto a pensione, può rinunciare al beneficio delle disposizioni dell'. In tal caso le prestazioni sono determinate separatamente dagli enti assicuratori di ciascun Paese contraente secondo le legislazioni per essi vigenti e indipendentemente dai periodi compiuti nell'altro Paese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo