Convenzione

Art. 12

In vigore dal 27 mar 1958
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni delle assicurazioni malattie in Spagna e delle assicurazioni malattie e tubercolosi in Italia, qualora: 1) Abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti. 2) Adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti nell'altro Paese. 3) La malattia si sia manifestata posteriormente alla loro entrata nel Paese del nuovo luogo di lavoro, a meno che la legislazione applicabile non preveda condizioni più favorevoli.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-12

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