Convenzione

Art. 11

In vigore dal 27 mar 1958
Nei casi di cui all' gli enti debitori di un Paese contraente possono delegare il servizio delle prestazioni, come pure il controllo medico ed amministrativo degli interessati che risiedono o soggiornano nello altro Paese, all'ente competente di tale Paese, con il consenso di tale ente. Le relative spese saranno oggetto di rimborso.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-11

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