Convenzione

Art. 9

In vigore dal 27 mar 1958
Paragrafo 1 Se un lavoratore, che ha ottenuto in uno dei due Paesi contraenti un indennizzo per una malattia professionale, faccia valere per la stessa malattia diritti a nuovi indennizzi nell'altro Paese, la concessione delle corrispondenti prestazioni rimarrà a carico degli enti assicuratori del primo Paese. Paragrafo 2 Qualora si accerti che il lavoratore ha subito un aggravamento di detta malattia professionale in conseguenza di lavorazioni effettuate nel secondo Paese, egli avrà diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione applicabile in tale Paese per la differenza tra il grado di incapacità già indennizzato e il nuovo grado riconosciutogli.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-9

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