Convenzione

Art. 13

In vigore dal 27 mar 1958
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa, beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni di maternità in Spagna o in Italia, qualora: 1) Abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazioni nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti. 2) Adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti nell'altro Paese.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-13

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