Convenzione›Parte TERZA
Art. 18
In vigore dal 27 mar 1958
Paragrafo 1
Le Autorità e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti si
prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione della presente Convenzione come se si trattasse dell'applicazione delle rispettive legislazioni; tale reciproca assistenza è gratuita. Essi possono anche valersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Paese, del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Paese.
Paragrafo 2
Gli accertamenti medici per conto degli organismi di un Paese
contraente, che riguardano un interessato che si trovi nell'altro Paese, saranno eseguiti dagli organismi assicuratori competenti di tale Paese su richiesta ed a spese dell'organismo debitore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-18