Convenzione›Parte TERZA
Art. 23
In vigore dal 27 mar 1958
Le istanze e gli altri documenti presentati alle Autorità od agli organismi competenti di uno dei due Paesi contraenti avranno lo stesso effetto come se fossero stati presentati alle Autorità od agli organismi corrispondenti dell'altro Paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-23