ConvenzioneParte TERZA

Art. 24

In vigore dal 27 mar 1958
I ricorsi che debbono essere presentati, entro un periodo di tempo determinato, ad una autorità o ad un organismo competente di uno dei due Paesi contraenti, sono considerati come presentati nel periodo di tempo prescritto se essi sono presentati, entro lo stesso periodo di tempo, ad una delle corrispondenti Autorità od organismi dell'altro Paese. In tal caso quest'ultima Autorità o quest'ultimo organismo deve trasmettere, senza ritardo, detti ricorsi alla Autorità o all'organismo competente del primo Paese, accusandone ricevuta all'interessato.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-24

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