Convenzione›Parte TERZA
Art. 19
In vigore dal 27 mar 1958
Le Autorità diplomatiche e consolari dei due Paesi contraenti sono
autorizzate ad intervenire direttamente presso le Autorità e gli organismi competenti dell'altro Paese, per raccogliere le informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri connazionali, come pure a rappresentarli senza speciale mandato.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-19