Convenzione
Art. 15
In vigore dal 27 mar 1958
Nell'accordo amministrativo previsto all' si determineranno secondo i casi:
a) Le forme o modalità applicabili per la conservazione dei
diritti alle prestazioni acquisite in uno dei due Paesi contraenti, quando i beneficiari si trasferiscono nell'altro Paese.
b) Le forme o modalità applicabili per le prestazioni economiche
e in natura corrisposte in circostanze o situazioni particolari a lavoratori o loro familiari che si trovino nell'altro Paese.
c) Il procedimento per il rimborso delle spese relative fra gli organismi assicuratori interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-15