Convenzione

Art. 17

In vigore dal 27 mar 1958
Paragrafo 1 I lavoratori italiani in Spagna beneficiano delle prestazioni del "Mutualisimo laboral" allorchè possano far valere i requisiti ed i periodi di "carencia" stabiliti per i lavoratori spagnoli. Paragrafo 2 Ai fini del requisito di dieci anni di lavoro previsto per le pensioni di vecchiaia, si cumulano i periodi di lavoro per conto altrui compiuti in Italia in attività corrispondenti a quelle incorporate o inquadrate nel "Mutualismo laboral".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo