Convenzione
Art. 17
In vigore dal 27 mar 1958
Paragrafo 1
I lavoratori italiani in Spagna beneficiano delle prestazioni del "Mutualisimo laboral" allorchè possano far valere i requisiti ed i periodi di "carencia" stabiliti per i lavoratori spagnoli.
Paragrafo 2
Ai fini del requisito di dieci anni di lavoro previsto per le
pensioni di vecchiaia, si cumulano i periodi di lavoro per conto altrui compiuti in Italia in attività corrispondenti a quelle incorporate o inquadrate nel "Mutualismo laboral".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-17