ConvenzioneParte TERZA

Art. 20

In vigore dal 27 mar 1958
Paragrafo 1 Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due Paesi contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione, indipendentemente dalla nazionalità, degli interessati. Paragrafo 2 Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-20

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