Convenzione›Parte TERZA
Art. 20
In vigore dal 27 mar 1958
Paragrafo 1
Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle
legislazioni di uno dei due Paesi contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione, indipendentemente dalla nazionalità, degli interessati.
Paragrafo 2
Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere
prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-20