Convenzione›Parte TERZA
Art. 28
In vigore dal 27 mar 1958
Paragrafo 1
Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti risolveranno di
comune accordo, tutte le difficoltà che sorgeranno nell'applicazione della presente Convenzione.
Paragrafo 2
Nel caso che per tale via non si arrivi ad una soluzione, la
controversia sarà decisa mediante una procedura arbitrale, stabilita di comune accordo tra i Governi dei due Paesi contraenti. L'organo arbitrale dovrà risolvere la controversia secondo lo spirito e i principi fondamentali della presente Convenzione. La sua decisione sarà obbligatoria e definitiva.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-28