Convenzione›Parte TERZA
Art. 33
In vigore dal 27 mar 1958
Paragrafo 1
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati appena possibile a Roma.
Paragrafo 2
La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.
Paragrafo 3
La presente Convenzione, è conclusa per la durata di cinque anni a
partire dalla data in cui essa entrerà in vigore. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovrà essere notificata almeno tre mesi prima della scadenza.
Paragrafo 4
In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione
rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni dei due Paesi contraenti potranno prevedere in caso di nazionalità straniera o di residenza o soggiorno all'estero degli interessati.
Paragrafo 5
I diritti in corso di acquisizione afferenti i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti anteriormente alla data nella quale la presente Convenzione cesserà di essere in vigore, saranno mantenuti in conformità ad accordi complementari. In fede di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.
Fatto a Madrid, il ventuno luglio del millenovecentocinquantasei, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, i cui testi fanno ugualmente fede.
Per lo Stato Spagnolo
ALBERTO MARTIN ARTAJO
Per la Repubblica italiana
G. DEL BALZO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Storico versioni
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