Convenzione›Parte TERZA
Art. 32
In vigore dal 27 mar 1958
Nell'accordo amministrativo previsto all', saranno stabilite
le condizioni e le modalità secondo le quali potranno essere riconosciute, ristabilite o liquidate e corrisposte le prestazioni che non avevano potuto essere attribuite o che erano state sospese, in applicazione delle legislazioni in vigore in uno dei due Paesi contraenti, in ragione della nazionalità straniera o della residenza o soggiorno all'estero degli interessati, come pure le prestazioni la cui liquidazione non è stata conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
Nello stesso accordo saranno fissate le condizioni e le modalità secondo le quali potrà essere tenuto conto dei periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati anteriori alla entrata la vigore della presente Convenzione, nella stessa misura, in cui se ne sarebbe tenuto canto se la presente Convenzione fosse stata in vigore nel corso del loro compimento.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-32