Convenzione›Parte TERZA
Art. 31
In vigore dal 27 mar 1958
Le formalità, che le disposizioni legali o regolamentari di uno
dei Paesi contraenti possono prevedere per il pagamento delle prestazioni fuori del proprio territorio, si applicheranno, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Paese, alle persone ammesse al beneficio di tali prestazioni in virtù della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-31