ConvenzioneParte TERZA

Art. 31

In vigore dal 27 mar 1958
Le formalità, che le disposizioni legali o regolamentari di uno dei Paesi contraenti possono prevedere per il pagamento delle prestazioni fuori del proprio territorio, si applicheranno, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Paese, alle persone ammesse al beneficio di tali prestazioni in virtù della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122#art-c-31

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