Art. 21
ConvenzioneParte TERZA

Art. 21

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In vigore dal 27 mar 1958
Le Autorità e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti, per l'applicazione della presente Convenzione, corrispondono direttamente tra loro, con gli assicurati e con i loro rappresentanti. Essi redigono la corrispondenza nella rispettiva lingua ufficiale.
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