Convenzione
Art. 19
In vigore dal 29 mar 1957
La decisione resa dalla Corte Internazionale di Giustizia sarà
eseguita dalle Parti in buona fede. Le difficoltà cui la sua interpretazione potesse dar luogo saranno risolte dalla Corte di Giustizia, cui ciascuna delle Parti potrà adire a tal fine mediante semplice richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-02-03;57#art-c-19