Convenzione
Art. 23
In vigore dal 29 mar 1957
La presente Convenzione sarà ratificata nel più breve tempo
possibile ed entrerà in vigore subito dopo lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma. Essa avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
Ove non intervenga una denuncia sei mesi prima della sua scadenza, la Convenzione si intenderà rinnovata per altri cinque anni e così di seguito.
In fede di che i Plenipotenziari soprannominati hanno firmato la
presente Convenzione in duplice originale, in lingua italiana e portoghese, i testi facenti entrambi egualmente fede, e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Rio de Janeiro, addì ventiquattro del mese di novembre
dell'anno millenovecento cinquanta quattro.
GIOVANNI FORNARI RAUL FERNANDES
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
Storico versioni
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