Convenzione

Art. 23

In vigore dal 29 mar 1957
La presente Convenzione sarà ratificata nel più breve tempo possibile ed entrerà in vigore subito dopo lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma. Essa avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Ove non intervenga una denuncia sei mesi prima della sua scadenza, la Convenzione si intenderà rinnovata per altri cinque anni e così di seguito. In fede di che i Plenipotenziari soprannominati hanno firmato la presente Convenzione in duplice originale, in lingua italiana e portoghese, i testi facenti entrambi egualmente fede, e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Rio de Janeiro, addì ventiquattro del mese di novembre dell'anno millenovecento cinquanta quattro. GIOVANNI FORNARI RAUL FERNANDES Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO
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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57#art-c-23

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