Convenzione

Art. 22

In vigore dal 29 mar 1957
Le contestazioni che potessero sorgere così per l'interpretazione come per l'esecuzione della presente Convenzione saranno sottoposte, mediante semplice richiesta, alla Corte Internazionale di Giustizia.
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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57#art-c-22

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