Convenzione

Art. 17

In vigore dal 29 mar 1957
Le Alte Parti Contraenti stabiliranno, per ogni caso particolare, un compromesso speciale che precisi nettamente l'oggetto della controversia, le competenze particolari che potrebbero essere devolute alla Corte Internazionale di Giustizia, nonché tutte le altre condizioni convenute fra esse. Il compromesso sarà stabilito con scambio di note tra i Governi delle Parti Contraenti. Esso sarà interpretato in ogni suo punto dalla Corte di Giustizia. Se il compromesso non sarà concordato entro i tre mesi a datare dal giorno in cui una delle Parti è stata investita di una richiesta ai fini di un regolamento giudiziario, ognuna delle Parti potrà adire alla Corte di Giustizia mediante semplice richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57#art-c-17

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