Convenzione

Art. 14

In vigore dal 29 mar 1957
La Commissione di conciliazione fisserà il termine entro il quale le Parti dovranno pronunciarsi sulle proposte di risoluzione contenute nella relazione. Tale termine non dovrà superare i tre mesi.
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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57#art-c-14

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