Convenzione

Art. 16

In vigore dal 29 mar 1957
Nel caso che una delle Parti non accetti le proposte della Commissione di conciliazione o non si pronunci nel termine fissato dalla relazione, ognuna di esse potrà chiedere che la controversia sia deferita alla Corte Internazionale di Giustizia. Nel caso in cui la Corte di Giustizia non riconoscesse carattere giuridico alla controversia, le Parti convengono che essa sarà risolta ex aequo et bono.
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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57#art-c-16

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