Convenzione

Art. 12

In vigore dal 29 mar 1957
Le Parti si impegnano a facilitare i lavori della Commissione di conciliazione e in particolare a fornirle, nella più larga misura possibile, ogni documento ed ogni utile informazione ed inoltre si impegnano ad usare ogni mezzo disponibile secondo la propria legislazione per consentirle di procedere alla citazione e all'audizione di testi o di esperti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57#art-c-12

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