Convenzione

Art. 11

In vigore dal 29 mar 1957
Le Parti avranno il diritto di nominare in seno alla Commissione propri agenti, consiglieri ed esperti i quali fungeranno nello stesso tempo da intermediari tra lo Parti stesse e la Commissione e promuoveranno altresì l'audizione di persona la cui testimonianza loro sembrerà utile. La Commissione da parte sua, avrà la facoltà di chiedere spiegazioni orali agli agenti, consiglieri ed esperti delle due Parti nonché alle persone che essa ritenesse utile di fare convocare con l'assenso dei loro Governi.
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