Convenzione
Art. 11
In vigore dal 29 mar 1957
Le Parti avranno il diritto di nominare in seno alla Commissione
propri agenti, consiglieri ed esperti i quali fungeranno nello stesso tempo da intermediari tra lo Parti stesse e la Commissione e promuoveranno altresì l'audizione di persona la cui testimonianza loro sembrerà utile.
La Commissione da parte sua, avrà la facoltà di chiedere
spiegazioni orali agli agenti, consiglieri ed esperti delle due Parti nonché alle persone che essa ritenesse utile di fare convocare con l'assenso dei loro Governi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-02-03;57#art-c-11