Convenzione

Art. 8

In vigore dal 29 mar 1957
La Commissione di conciliazione avrà il compito di chiarire le questioni controverse, raccogliendo a tal fine ogni utile informazione, e di tendere alla conciliazione delle Parti. Dopo l'esame della controversia essa formulerà, in un rapporto, le proposte intese alla sua composizione.
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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57#art-c-8

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