Convenzione
Art. 8
In vigore dal 29 mar 1957
La Commissione di conciliazione avrà il compito di chiarire le
questioni controverse, raccogliendo a tal fine ogni utile informazione, e di tendere alla conciliazione delle Parti.
Dopo l'esame della controversia essa formulerà, in un rapporto, le
proposte intese alla sua composizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-02-03;57#art-c-8