Convenzione
Art. 3
In vigore dal 29 mar 1957
Per le controversie che, secondo la legislazione interna di una
delle Parti, rientrano nella competenza delle autorità giudiziarie o amministrative, la Parte interessata potrà opporsi a che sia fatto ricorso ai diversi procedimenti previsti dalla presente Convenzione prima che sia stata presa una decisione definitiva entro un congruo termine di tempo da parte dell'autorità competente.
La Parte che in tal caso intenderà ricorrere ai procedimenti
previsti dalla presente Convenzione dovrà notificare all'altra Parte la sua intenzione entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data della decisione suddetta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-02-03;57#art-c-3