Convenzione

Art. 1

In vigore dal 29 mar 1957
Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e il Brasile Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, desiderando di concludere una Convenzione per il regolamento amichevole delle controversie che potessero sorgere tra i due Paesi, hanno nominato a tale scopo loro plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA il Nobile Giovanni FORNARI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE il Signor Dottor Rami FERNANDES, Ministro degli Affari Esteri; i quali dopo essersi scambiati i loro Pieni Poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti: Le controversie di qualunque natura che potessero sorgere fra le Alte Parti Contraenti, e che non abbiano potuto essere risolte per le vie diplomatiche ordinarie, saranno sottoposte al procedimento di conciliazione previsto dai successivi articoli, da 4 a 15, della presente Convenzione. In caso di insuccesso del procedimento di conciliazione si istituirà un regolamento giudiziario secondo gli e successivi della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57#art-c-1

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