Convenzione
Art. 1
1 / 23In vigore dal 29 mar 1957
Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e il Brasile
Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della
Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, desiderando di concludere una Convenzione per il regolamento amichevole delle controversie che potessero sorgere tra i due Paesi, hanno nominato a tale scopo loro plenipotenziari:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
il Nobile Giovanni FORNARI, Ambasciatore Straordinario e
Plenipotenziario;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE
il Signor Dottor Rami FERNANDES, Ministro degli Affari Esteri;
i quali dopo essersi scambiati i loro Pieni Poteri, riconosciuti in
buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
Le controversie di qualunque natura che potessero sorgere fra le
Alte Parti Contraenti, e che non abbiano potuto essere risolte per le vie diplomatiche ordinarie, saranno sottoposte al procedimento di conciliazione previsto dai successivi articoli, da 4 a 15, della presente Convenzione.
In caso di insuccesso del procedimento di conciliazione si
istituirà un regolamento giudiziario secondo gli e successivi della presente Convenzione.
Storico versioni
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