Convenzione

Art. 4

In vigore dal 29 mar 1957
Una Commissione permanente di conciliazione sarà costituita entro il termine di sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione. Detta Commissione sarà composta di tre membri. Le Alte Parti contraenti nomineranno ognuna un Commissario scelto fra i rispettivi connazionali, e designeranno di comune accordo il Presidente che non dovrà essere cittadino di una delle Alte Parti Contraenti, nè avere residenza abituale sui loro territori, nè essere a loro servizio. Se, per mancanza di accordo, la nomina del Presidente non viene effettuata nel termine di cui al primo comma del presente articolo, o, in caso di sostituzione, al termine di tre mesi successivi alla vacanza della carica, egli sarà designato nel seguente modo: Ognuna delle Alte Parti Contraenti presenterà due candidati scelti sulla lista dei membri della Corte permanente d'arbitrato dell'Aja che non siano membri designati dalle Parti e di queste non abbiano la cittadinanza il Presidente sarà scelto a sorte tra i suddetti candidati. Nel caso che una delle Alte Parti Contraenti non presentasse i suoi candidati sarà deferita al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, su domanda di una di Esse, la designazione del Presidente della Commissione permanente. I Commissari vengono nominati per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Essi rimangono in carica sino alla loro sostituzione e, in ogni caso, fino al termine del mandato. Fino a che la procedura non avrà inizio, ognuna delle Alte Parti Contraenti avrà il diritto di revocare e sostituire il proprio Commissario e così pure di ritirare il proprio consenso alla nomina del Presidente. Nel più breve tempo possibile le Alte Parti provvederanno alle sostituzioni che si renderanno necessarie per supplire alle vacanze determinate da cessazione del mandato, revoca, decesso, dimissioni o qualsiasi altro impedimento, seguendo all'uopo le modalità fissate per le nomine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57#art-c-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo