Convenzione

Art. 9

In vigore dal 29 mar 1957
La procedura davanti alla Commissione di conciliazione si svolgerà in contradditorio. Tale procedura sarà regolata dalla Commissione stessa che terrà conto, salvo decisioni contrarie prese all'unanimità, delle disposizioni contenute nel titolo III della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per la composizione pacifica dei conflitti internazionali.
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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57#art-c-9

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