Convenzione
Art. 5
In vigore dal 29 mar 1957
La Commissione di conciliazione verrà udita, mediante istanza
indirizzata al Presidente, dalle due Parti agenti in comune accordo, o, in difetto, dall'una o dall'altra delle Parti.
L'istanza, dopo aver esposto l'oggetto della controversia,
inviterà la Commissione a prendere le misure atte a conseguire una conciliazione.
Se la richiesta promana da una sola delle Parti, essa sarà
contemporaneamente notificata da questa all'altra Parte.
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