Convenzione

Art. 5

In vigore dal 29 mar 1957
La Commissione di conciliazione verrà udita, mediante istanza indirizzata al Presidente, dalle due Parti agenti in comune accordo, o, in difetto, dall'una o dall'altra delle Parti. L'istanza, dopo aver esposto l'oggetto della controversia, inviterà la Commissione a prendere le misure atte a conseguire una conciliazione. Se la richiesta promana da una sola delle Parti, essa sarà contemporaneamente notificata da questa all'altra Parte.
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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57#art-c-5

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