Convenzione
Art. 6
In vigore dal 29 mar 1957
Nel termine di quindici giorni dalla data in cui una delle Parti
avrà presentato una controversia alla Commissione di conciliazione, ognuna delle Parti potrà, per l'esame di tale controversia, sostituire il proprio Commissario con una persona che possieda speciale competenza in materia.
La Parte che si varrà di tale diritto ne farà, immediata notifica
all'altra Parte, e questa, in tal caso, avrà facoltà di analoga azione entro un termine di quindici giorni a decorrere dalla data in cui tale notifica le sarà pervenuta.
Storico versioni
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