Convenzione
Art. 13
In vigore dal 29 mar 1957
La Commissione di conciliazione presenterà la sua relazione entro quattro mesi a decorrere dal giorno in cui venne investita della controversia a meno che le Parti non convengano di prolungare tale termine.
Un esemplare della relazione sarà trasmesso a ciascuna delle
Parti. La relazione non avrà, per quanto riguarda così l'esposizione dei fatti come le considerazioni giuridiche, alcun carattere di sentenza arbitrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-02-03;57#art-c-13