Convenzione
Art. 18
In vigore dal 29 mar 1957
Se la Corte Internazionale di Giustizia stabilisce che la decisione
di una istanza giudiziaria, o di qualsiasi altra autorità appartenente ad una delle Parti Contraenti, si trovi interamente o parzialmente in opposizione col diritto delle genti, e se il diritto costituzionale di detta Parte non consentisse, o consentisse solo parzialmente di cancellare in sede amministrativa le conseguenze della decisione in questione, si provvederà ad accordare alla Parte lesa un'equa soddisfazione di altro ordine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-02-03;57#art-c-18