Convenzione

Art. 21

In vigore dal 29 mar 1957
Se una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria è pendente al momento della estinzione della presente Convenzione, essa proseguirà il suo corso secondo le norme della presente Convenzione o di ogni altra Convenzione che le Parti decidessero di sostituirle.
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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57#art-c-21

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