Convenzione

Art. 20

In vigore dal 29 mar 1957
Nel corso della procedura di conciliazione o della procedura giudiziaria le Alte Parti Contraenti si asterranno dal prendere qualsiasi misura che possa comunque pregiudicare l'accettazione delle proposte della Commissione di Conciliazione o l'esecuzione della decisione della Corte Internazionale di Giustizia.
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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57#art-c-20

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