Convenzione

Art. 15

In vigore dal 29 mar 1957
Durante il corso effettivo della procedura ogni Commissario riceverà una indennità il cui ammontare sarà fissato di comune accordo dalle Parti che ne assumeranno l'onere in parti uguali. Le spese generali di funzionamento della Commissione saranno ripartite in egual misura.
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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57#art-c-15

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