Art. 1
In vigore dal 29 mar 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia ed il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954.
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