Protocollo
Art. 5
In vigore dal 21 ott 1956
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La preparazione e la realizzazione dei vari piani di stabilimento saranno concertati in tutti i loro particolari, di comune accordo, tra l'Ente e gli Enti ai quali si riferisce l' e i competenti Organi argentini, mediante accordi speciali da stipulare in ciascun caso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-p-5