Protocollo
Art. 7
In vigore dal 21 ott 1956
.
Resta inteso che le famiglie rurali che beneficeranno, delle
disposizioni del presente Protocollo saranno selezionate dal punto di vista dell'attitudine professionale, delle condizioni fisiche e morali e dei precedenti di condotta soddisfacente, in conformità ai vigenti Accordi sull'emigrazione stipulati tra i due Governi, i quali s'impegnano, nell'ambito degli Accordi stessi, di concedere le maggiori facilitazioni possibili per il migliore raggiungimento dei fini perseguiti.
DE GASPERI BERNABE S. GONZALES RISOS
JULIO M. JUNCOSA SERÈ
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-p-7