Art. 1
In vigore dal 21 ott 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Accordi conclusi a Roma, tra la Repubblica, italiana e la Repubblica Argentina, il 25 giugno 1952:
a) Accordo commerciale e finanziario;
b) Protocollo addizionale.
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123#art-rd-1